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ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un’associazione denominata "L’Arca delle Idee".

L'associazione ha carattere democratico e volontario e non ha finalità di lucro.

Essa ha sede in Via S. Paolo,2 a Lucrezia di Cartoceto.

L’associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Ha durata illimitata salvo delibera di scioglimento anticipato assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti all’assemblea.

 

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

Scopo dell’Associazione “L’Arca delle Idee” è quello di promuovere ogni tipo di attività culturale, politica e sociale nel rispetto delle leggi vigenti e ispirata ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

L’Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

In particolare, escludendo ogni fine di lucro ed ogni strumentalizzazione da parte di partiti politici o loro emanazioni, ha per oggetto:

a) la centralità della persona, la difesa della famiglia, la tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, la solidarietà e la sussidiarietà;

b) lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità con particolare attenzione alle categorie più deboli;

c) la moralizzazione della vita pubblica considerata attività al servizio della collettività e non occasione di affermazione economica e di prestigio personale, e quindi ripudio della gestione interessata del potere;

d) l’attiva partecipazione ai problemi politico-sociali presenti sia a livello locale che a livello nazionale attraverso una critica costruttiva e approfondita, e alle soluzioni delineate dagli organi politico-amministrativi, nonché la proposta e la difesa di soluzioni alternative in linea con le premesse di principio.

 

ART. 3 - ATTIVITÀ

L’Associazione svolge le seguenti attività:

a) promuove ricerche, dibattiti, seminari, corsi, convegni, manifestazioni, ed ogni altra iniziativa culturale, politica e sociale idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'associazione;

b) edita pubblicazioni a stampa, audiovisivi e multimediali, utilizzando anche canali e reti telematiche;

c) stipula contratti e convenzioni con persone fisiche e/o giuridiche ed Enti di diritto pubblico e/o privato;

d) esercita ogni altra attività connessa, affine e comunque utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione;

L’Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, potrà avvalersi del contributo di altre associazioni ed enti, cattolici e non, con i quali mantenere attivo il dialogo giungendo, ove possibile, a proposte comuni.

 

ART. 4 - ADESIONI

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono i principi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

La domanda di adesione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che deciderà nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, qualora vi sia decisione di non accoglimento, sarà comunicata per iscritto entro 15 giorni successivi alla decisione senza l'obbligo di motivazione. Contro il diniego di accettazione si può proporre ricorso all’assemblea dei soci.

L'adesione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Il mancato pagamento della quota associativa entro l’anno solare successivo comporta la perdita della qualità di socio.

 

ART. 5 - INAMMISSIBILITÀ ED ESPULSIONE DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo approva un apposito regolamento per definire le cause di inammissibilità delle adesioni all'associazione, nonché i motivi e le procedure per la sospensione o l'espulsione dei soci.

 

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere.

 

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo di indirizzo programmatico.

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative entro la data dell’assemblea.

Compete all'assemblea:

a) eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;

b) definire e aggiornare gli indirizzi e le strategie dell'associazione;

c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

d) deliberare su tutte le proposte, le iniziative ed i documenti sottoposti dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento anticipato dell'associazione, determinando le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio sociale.

L'assemblea si riunisce almeno ogni quattro mesi, su convocazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno un quinto dei soci e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.

I soci che per qualsiasi motivo non potranno partecipare all’assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

La convocazione dell’assemblea sarà fatta a mezzo avviso scritto o per via telematica almeno quindici giorni prima. L’avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

 

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'associazione nel quadro degli indirizzi deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei componenti eletti dall’assemblea a maggioranza relativa tra i quali il Segretario e il Tesoriere.

Compete al Consiglio Direttivo, tra l'altro:

a) fissare le quote associative annuali;

b) decidere sull'ammissione e sull’espulsione dei soci;

c) provvede a nominare il Responsabile delle comunicazioni;

d) deliberare su ogni questione non espressamente riservata all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con possibilità di conferirli, nei limiti dell’ordinaria amministrazione, al Segretario.

Non possono comunque formare oggetto di delega allo stesso:

- il potere di ammettere ed escludere Soci;

- il potere di formare un Regolamento ed i bilanci;

- il potere di disporre di beni immobili e di diritti reali immobiliari.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti al voto, purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, ogni volta che ne faccia domanda la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno dieci volte l’anno.

Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario, e delle riunioni stesse verrà steso verbale che verrà ratificato a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso nella sua successiva riunione.

Le relative convocazioni dovranno avvenire a mezzo avviso scritto o per via telematica almeno cinque giorni prima della data stabilita e dovranno contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Le deliberazioni su argomenti non all’ordine del giorno o prese in adunanze non ritualmente convocate saranno valide quando avranno il voto favorevole dell’unanimità del Consiglio Direttivo.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica. Al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

 

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che può delegare, anche in via permanente, per materie determinate o per singoli atti ad altro componente del Consiglio Direttivo.

La delega del Presidente si intende validamente attribuita mediante scrittura privata dal medesimo sottoscritta, senza necessità di autenticazione della firma, ne' di registrazione del relativo atto, salvo diversa disposizione legislativa.

Il Tesoriere, anche disgiuntamente dal Presidente, ha la firma sociale per tutti gli adempimenti necessari per l'apertura e la gestione dei conti correnti bancari e postali.

Il Presidente attua le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e vigila sul corretto funzionamento dell’Associazione.

 

ART. 10 - IL SEGRETARIO

il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, coordina la conduzione dell’associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

In assenza del Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può ricevere delega dal Consiglio stesso limitatamente all’ordinaria amministrazione.

 

ART. 11 - IL TESORIERE

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'associazione. In tale veste egli predispone il bilancio ed il rendiconto consuntivo annuali e provvede a tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari, tributari e contabili, nonché a quelli derivanti da obbligazioni contrattuali o convenzionali assunte dall'associazione.

Egli cura, in particolare, la tenuta della contabilità dell'associazione, dei libri verbali, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione amministrativa, provvedendo a tutti gli adempimenti relativi.

Il Tesoriere ha la firma sociale per i soli atti amministrativi e finanziari, nonché per la registrazione, edizione, spedizione delle pubblicazioni di proprietà dell'associazione o da essa comunque curate.

 

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI

Il Responsabile delle Comunicazioni ha il compito equivalente di un ufficio stampa. Gestisce i rapporti con i giornalisti, l’informazione sul territorio e può avere funzione di portavoce.

 

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Sono entrate dell'Associazione:

a) le quote associative annuali;

b) i contributi da parte di persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni.;

c) i contributi e i ricavi derivanti da attività tese al sostentamento dell’associazione e/o per finanziare iniziative politiche, sociali e culturali;

d) dagli interessi e rendite patrimoniali e da ogni altra entrata.

Eventuali avanzi sono destinati all'incremento del patrimonio sociale e al raggiungimento degli scopi statutari.

E' esclusa la ripartizione tra i soci di utili o del patrimonio sociale sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto ad associazioni con finalità omogenee o a fini di pubblica utilità.

 

ART. 14 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali si intendono gratuite.

 

ART. 15 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale 48/95 (disciplina del volontariato) e alla legge 266/91 (legge quadro sul volontariato).

 

Scarica lo statuto in formato DOC

 
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